Lo statuto del Parco archeologico di Ostia antica

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Ministero della cultura
Parco archeologico di Ostia antica

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato;

VISTO il regio decreto 26 agosto 1927 n. 1917 e successive modificazioni recante "Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico";

VISTI gli articoli 23 e 33 del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805 e successive modificazioni recante "Organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazione, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni recante " Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismo pubblici";

VISTO l'art. 17, comma 4-bis lettera e) della legge 23 agosto 1988, n, 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionale di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato'",

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 , n. 368 e successrve modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, recante " Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell' art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3 e successive modificazioni, recante" Riorganizzazione del Ministero per i beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della L. 6 luglio 2002 n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell' art. IO della L. 6 luglio 2002 n. 137";

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell' art. l, comma 404 della L. 27 dicembre 2006 n. 296", ed in particolare l'art. 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante " Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 di "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTA la legge 29 luglio 2014 n. 106, di "disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", partic. l'art. 14

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171 recante "Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell' Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", con le modificazioni di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2016 n. 43, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", che apporta modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171 e con il quale, all'art. 6 c. 1 lett. B, viene istituito il Parco Archeologico di Ostia antica;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, n. 198, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2016", con il quale agli artt. 8 e 9 c. 1 lett. c) n. 7 vengono attribuiti al costituendo Parco le aree di cui all'allegato 1;

VISTO il decreto ministeriale 28 giugno 2016, n. 328, recante "Conferimento dell' autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016";

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, n. 413, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e la tabella allegata con tra le altre le dotazioni del Parco Archeologico di Ostia antica per un totale di 140 unità.

DECRETA

STATUTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

TITOLO I
FUNZIONE, MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

Art. 1

Denominazione e sede

  1. Il Parco Archeologico di Ostia antica, di seguito denominato Parco, istituito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, possiede autonoma personalità giuridica e contabile, è un ufficio dirigenziale non generale del Ministero della Cultura ed afferisce alla Direzione Generale Musei
  2. Ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 9 aprile 2016, n. 198, il Parco è costituito dalle aree archeologiche di Ostia Antica e Isola Sacra, dal complesso degli antichi porti di Claudio e di Traiano ed è delimitato come dall'allegato 1.
  3. La sede legale del Parco è in viale dei Romagnoli 717 - 00119 Ostia Antica (RM)

Art. 2

Missione del Parco Archeologico di Ostia Antica

  1. Il Parco ha la missione di conservare, incrementare e valorizzare i propri beni mobili e immobili e di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori di competenza e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico. Svolge inoltre nell' intero territorio di competenza le funzioni di tutela previste dall'art. 33 del D.P.C.M. 171 del 29 agosto 2014.

Art.3

Finalità ed attività

  1. Il Parco persegue le seguenti finalità:
    1. la migliore ed adeguata conservazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale nel territorio di competenza;
    2. la migliore e più ampia fruizione da parte del pubblico delle aree archeologiche con i loro monumenti, dei musei e delle attività museali connesse, nonché dei beni culturali di pertinenza;
    3. l'incremento dei servizi offerti al pubblico nelle aree di competenza, garantendone la qualità e l'efficienza della gestione, sviluppando ogni utile forma di integrazione con le attività culturali degli Enti, Istituzioni e comunità locali;
    4. l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza del Parco, di mostre ed eventi culturali, incontri, seminari, convegni ed altri eventi, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
    5. la produzione e la promozione di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, nazionali e internazionali, nonché con soggetti pubblici e privati
    6. l'acquisizione di risorse finanziarie a garantire un' adeguata conservazione delle aree archeologico-monumentali, dei musei di pertinenza con le loro collezioni e depositi e di tutti i beni culturali conferiti e una più ampia e migliore fruizione del patrimonio del Parco;
    7. la comunicazione e la disseminazione delle conoscenze sui materiali e sulle tematiche del Parco nella forma più inclusiva e partecipativa possibile, ai fini di istruzione, educazione e diletto.
  2. Tali finalità vengono assicurate prevalentemente ma non esclusivamente attraverso le seguenti attività:
    1. programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione del Parco, ivi inclusa un'ordinata ed efficace manutenzione dei beni, inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché delle attività di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio nella sua interezza;
    2. attività mirate a fare del Parco un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura, soprattutto presso le tipologie di utenza più deboli o disagiate;
    3. definizione di orari di apertura del Parco che assicurino la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui all'art. 20 comma 2, lettera o);
    4. elaborazione e monitoraggio di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
    5. gestione diretta e indiretta di servizi per il pubblico, in conformità alla normativa vigente e mediante aggiornamento della Carta dei Servizi;
    6. attivazione e mantenimento di una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comumcazione, valorizzazione;
    7. autorizzazione del prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma l, del codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), sentite le Direzioni Generali competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione Generale Musei;
    8. autorizzazione delle attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadenti nella competenza del Parco;
    9. indirizzo e controllo delle attività di comunicazione e didattica, anche svolte da terzi su concessione, secondo criteri di qualità e di corrispondenza ai fini statutari del Parco ed in generale ai fini ed alla deontologia di un servizio pubblico;
    10. collaborazione con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati e sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
    11. svolgimento di attività di ricerca, in forma autonoma e/o in collaborazione, i cui risultati sono resi pubblici, anche In VIa telematica;
    12. svolgimento di iniziative di divulgazione, educazione, formazione legate al patrimonio di competenza, nonché collaborazione alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività;
    13. svolgimento di funzioni di stazione appaltante.
  3. Le attività precedentemente elencate potranno essere attuate in piena collaborazione con la Direzione Generale Musei, il Segretariato Regionale, il Polo Museale del Lazio e le Soprintendenze territorialmente competenti.

Art. 4

Organizzazione del Parco

  1. Il Parco è organizzato in spazi espositivi, aree archeologico-monumentali, laboratori, biblioteca, archivi scientifico, grafico e fotografico, depositi, spazi di servizio e uffici. Questi sono retti secondo le modalità raccomandate dal Ministero e garantiscono i seguenti servizi ed attività:
    1. Tutela e conservazione;
    2. Restauro e Catalogazione dei beni;
    3. Servizi per elaborazione, CED;
    4. Ricerca, scavi, pubblicazioni e progettazione scientifica;
    5. Mostre ed eventi;
    6. Valorizzazione, Promozione, marketing efundraising;
    7. Accoglienza, fruizione, vigilanza e sicurezza;
    8. Educazione e didattica;
    9. Relazioni con il pubblico, la stampa e i social network;
    10. Servizio Risorse umane, articolato in più settori;
    11. Servizio Bilancio e contabilità, articolato in più settori;
    12. Servizio Tecnico articolato in più settori, inclusa la sicurezza.
  2. L'organizzazione può essere variata in relazione alle effettive esigenze funzionali del Parco, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Organi del Parco Archeologico

  1. Sono organi del Parco:
    1. Il Direttore;
    2. Il Consiglio di Amministrazione;
    3. Il Comitato Scientifico;
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. I compiti e la composizione degli organi di cui al precedente comma 1 sono determinati dagli articoli 9-13 del D.M. del 23/12/2014

Art. 6

Attribuzioni del Direttore (qui secondo me dev'esserci l'indicazione che è un dirigente di grado non generale: è in tutti gli statuti che ho visto e, oltre a ciò, sarebbe l'unico ruolo dei vari del CdA e Revisori a non avere alcuna menzione su qualifica ecc.

  1. Il Direttore del Parco, è un dirigente di quadro non generale con rappresentanza legale. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del DM 23/12/2014 svolge i compiti di cui all'art. 35 comma 4 del DPCM 29/08/2014 n, 171:
    1. Predispone il progetto di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica, nonché il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei revisori dei Conti per le relative approvazioni;
    2. Elabora il progetto di gestione del Parco comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
    3. Determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione del Parco dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e di indirizzi tecnici dell'attività del Parco in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.
    In particolare:
    1. Adotta lo statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
    2. Approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale del Parco, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
    3. Approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
    4. Approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del Parco, monitorandone la relativa applicazione;
    5. Si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del Parco.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del Parco, che lo presiede e da quattro membri designati dal Ministro della Cultura, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
  3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della Cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, tranne che per i rimborsi previsti per legge su richiesta degli aventi titolo; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo Parco. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionali con il Parco né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Parco.
  4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria 1 volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.
  5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.
  6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede del Parco. Il Direttore predispone l'ordine del giorno del Consiglio ed invia l'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data di convocazione dell'incontro, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio. La partecipazione può avvenire anche in via telematica.
  7. Il Consiglio di Amministrazione del Parco, entro il mese di ottobre dell' anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi e unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisore dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero della Cultura ed al Ministero dell' Economia delle Finanze, per l'approvazione di rispettiva competenza.
  8. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso - unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell' estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione - al Ministero della Cultura ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di competenza.

Art. 8

Comitato Scientifico

  1. Il comitato scientifico svolge la funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Parco, In particolare:
    1. formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
    2. supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del Parco;
    3. predispone relazioni annuali di valutazione dell' attività del Parco;
    4. verifica ed approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
    5. valuta ed approva i progetti editoriali del Parco;
    6. si esprime sullo statuto del Parco e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta del Direttore del Parco.
  2. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Parco che lo presiede e da quattro membri, nominati secondo quanto disposto dall'art. 12 del DM 23/12/2014.
  3. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti.
  4. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono presso la sede del Parco.
  5. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, possono essere confermati una volta sola e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 9

Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco dotato di autonomia speciale svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del Parco; si esprime altresì sullo statuto del Parco e sulle modifiche statutarie.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro della Cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
  3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Parco.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEL PARCO

Art. 10

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

  1. Il Parco è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale
  2. Le entrate pervengono:
    1. da trasferimenti ministeriali, da enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali;
    2. da incassi realizzati dall'attività di gestione dei beni conferiti;
    3. partecipazione a progetti nazionali ed internazionali coerenti con la missione e finalità del Parco.

Art. 11

Esercizio finanziario

  1. L'esercizio finanziario del Parco comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 12

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

  1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del Parco sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero della Cultura ed al Ministero dell'Economia delle Finanze.

Art. 13

Bilancio preventivo

  1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di ottobre dell' anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.
  2. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell' inizio dell' esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
  3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
  4. Per Ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:
    1. L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente;
    2. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell' esercizio cui il bilancio si riferisce;
    3. L'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazione in conto competenza ed in conto residui.
  5. Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta delle entrate, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
  6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del Parco. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
  7. Il bilancio di previsione redatto dal Direttore, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio di Amministrazione, è sottoposto all' attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.
  8. Il bilancio di previsione è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmati ca, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
  9. Al bilancio di previsione è unita copia del verbale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Variazioni al bilancio

  1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del Parco, oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell' esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia delle Finanze entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Le spese complessivamente impegnate, non possono, In ogm caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 15

Conto consuntivo

    1. I risultati della gestione dell' anno finanziario del Parco sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
    2. Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa del Direttore stesso all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige apposita relazione almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di competenza, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
    3. Il conto consuntivo è composto da un rendiconto finanziario e dal conto econonuco.
    4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione del Parco. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97.
    5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
    6. Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
    7. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 16

Fondo di riserva

  1. Nel bilancio preventivo di spesa del Parco è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.
  2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Consiglio di Amministrazione le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 17

Vigilanza

  1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/08/2014 n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo del Parco su parere conforme della Direzione Generale Bilancio.
  2. Con riferimento all'attività svolta dal Direttore del Parco la Direzione Generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del DPCM 29/08/2014 n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario Regionale, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, avocazione e sostituzione.

Art. 18

Capitoli di bilancio

  1. Le spese del Parco sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino in corso del periodo di gestione, si fa fronte:
    1. Con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell' esercizio precedente, iscritto come prima posta nel bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello di cui il detto avanzo si riferisce;
    2. Con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
    3. Mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Art. 19

Servizio di tesoreria e cassa

  1. Il servizio di tesoreria e di cassa del Parco è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica ad un'unica banca di cui all'art. 13 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.
  3. In particolare, compete a detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
    1. Riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore del Parco per il suo funzionamento e per le spese di ufficio;
    2. Riscuotere i proventi derivanti al Parco dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato al Parco o ad esso affidato per scopi particolari;
    3. Pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini e assegni mediante ordinativi firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario a ciò delegato dallo stesso;
    4. Provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza del Parco o affidati al medesimo a titolo di deposito.
  4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
  5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Direttore delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo o ragioniere esperto in gestione contabile economico- finanziaria preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a € 1.000,00 annui. Le spese relative sono autorizzate dal Direttore del Parco.

Art. 20

Attività contrattuale

  1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.
  2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
  3. I contratti sono stipulati dal Direttore. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

Art. 21

Disciplina dei beni d'uso

  1. I beni del Parco appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al Parco stesso.
  2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull' amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economie delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
  3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

 

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Parco: organizzazione e governance